DATORE DI LAVORO E DELEGHE DI FUNZIONI: COSA SUCCEDE IN CASO DI INFORTUNIO?
Data di pubblicazione: 26 SET 2024
Per un datore di lavoro può risultare complesso adempiere personalmente a tutti gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro. Spesso sorge il timore di dover rispondere per qualsiasi incidente o infortunio, anche quando si è convinti di aver fatto tutto il possibile per prevenirlo.
Per comprendere meglio il quadro normativo e le misure a tutela dei datori di lavoro che hanno investito per garantire la salute e la sicurezza dei propri dipendenti, è utile soffermarsi su due aspetti importanti. Questi sono rilevanti per coloro che operano con le migliori intenzioni a favore della sicurezza.
La legge offre uno strumento utile per distribuire correttamente compiti e responsabilità nella gestione degli obblighi imposti dal D.Lgs. 81/08. L'articolo 16 prevede la possibilità della delega di funzioni, tramite la quale le competenze organizzative e gestionali possono essere conferite a un soggetto terzo delegato, interno o esterno all’organizzazione.
Affinché la delega sia valida, deve rispettare requisiti precisi. La delega di funzioni consiste nel trasferimento di competenze (organizzative, gestionali e di spesa) dal datore di lavoro a un'altra figura professionale, come un dirigente, un preposto o un consulente con legami specifici con l’azienda. Attraverso la delega, il datore di lavoro può affidare competenze specifiche al delegato, ad eccezione di due obblighi non delegabili riportati nell’articolo 17 del D.Lgs. 81/2008: la valutazione dei rischi e la nomina del RSPP.
I requisiti per una delega valida ed efficace sono i seguenti:
- Deve risultare da un atto scritto con data certa;
- Il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura delle funzioni delegate;
- Deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalle funzioni delegate;
- Deve conferire al delegato l’autonomia di spesa necessaria per svolgere le funzioni;
- Deve essere accettata per iscritto dal delegato.
- Anche se valida ed efficace, la delega di funzioni non esonera completamente il datore di lavoro da ogni responsabilità. Il datore può ancora rispondere per:
- Culpa in eligendo: se non ha adeguatamente valutato i requisiti e le capacità del delegato;
- Culpa in vigilando: se non ha adeguatamente vigilato sull'operato del delegato.
Il sistema di deleghe può essere ulteriormente articolato. Il D.Lgs. 106/2009 ha modificato l’articolo 16 inserendo il comma 3-bis, che riconosce la possibilità di una subdelega. Il soggetto delegato può, previa intesa con il datore di lavoro, delegare a sua volta le proprie funzioni di sicurezza, prevenzione e protezione a un altro soggetto delegato. Tuttavia, il subdelegato non può ulteriormente delegare le proprie funzioni.
La giurisprudenza si è evoluta su questo tema, analizzando in modo più approfondito le circostanze degli infortuni. Viene riconosciuto il valore del sistema organizzativo e delle competenze adottato dal datore di lavoro, a cui si chiede di non risparmiare investimenti e risorse.
Un esempio concreto è la sentenza della Cassazione penale, sez. IV, 13/04/2022, n. 22628. In tema di infortuni sul lavoro, la sentenza ha escluso la responsabilità del datore di lavoro nel caso in cui abbia conferito a terzi una consulenza specifica nel settore della sicurezza. Questa sentenza crea un precedente per situazioni simili, in cui viene riconosciuto al datore di lavoro di aver agito nel miglior modo possibile, ad esempio conferendo incarichi specialistici a consulenti esterni per la gestione della sicurezza.
In questo caso, la consulenza riguardava anche la scelta dei dispositivi di protezione individuale (DPI) da assegnare ai lavoratori. Tale decisione ha permesso di escludere la responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio subito da un dipendente, in quanto la scelta dei dispositivi di protezione – guanti, nel caso specifico – era stata affidata a una società specializzata in materia di sicurezza.
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