Le raccomandazioni dell'UE sul tema energia

Data di pubblicazione: 31 AGO 2016
Pubblicazione in GU dell’UE su edifici a energia quasi zero
Raccomandazione (UE) 2016/1318
della Commissione, del 29 luglio 2016, recante orientamenti per la promozione degli edifici a energia quasi zero e delle migliori pratiche per assicurare che, entro il 2020, tutti gli edifici di nuova costruzione siano a energia quasi zero(Pubblicato nella GU dell’UE del 2/8/2016).
 
SINTESI DELLE RACCOMANDAZIONI
  1. I principi su cui poggiano le disposizioni in materia di edifici a energia quasi zero sono uno dei pilastri della direttiva vigente e sono destinati a diventare la norma per gli edifici di nuova costruzione a partire dal 2020. Si raccomanda agli Stati membri di adoperarsi più a fondo per attuare completamente e far rispettare le disposizioni della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia affinché tutti gli edifici di nuova costruzione siano a energia quasi zero entro i termini stabiliti dalla direttiva stessa.
  2. Gli Stati membri sono invitati a elaborare le definizioni nazionali di «edificio a energia quasi zero» con un grado sufficientemente elevato di ambizione — non inferiore al previsto livello ottimale sotto il profilo dei costi per i requisiti minimi — e a utilizzare le fonti energetiche rinnovabili nell'ambito di una progettazione integrata per soddisfare il modesto fabbisogno di energia degli edifici a energia quasi zero. Nella sezione 4.1 figurano i parametri di riferimento raccomandati. È opportuno garantire un'adeguata qualità degli ambienti interni per evitare il deterioramento della qualità dell'aria, del benessere e delle condizioni sanitarie nel parco immobiliare europeo.
  3. Per assicurare che a fine 2020 gli edifici di nuova costruzione siano a energia quasi zero, gli Stati membri dovrebbero valutare il più rapidamente possibile l'opportunità di adeguare le pratiche esistenti. Si raccomanda altresì agli Stati membri di definire il meccanismo da utilizzare per controllare il conseguimento degli obiettivi in materia di edifici a energia quasi zero e considerare la possibilità di introdurre sanzioni differenziate per gli edifici di nuova costruzione dopo l'entrata in vigore dei requisiti relativi agli edifici a energia quasi zero. 
  4. Il contributo apportato dalle politiche e dalle misure di promozione degli edifici a energia quasi zero al conseguimento degli obiettivi dovrebbe essere più chiaro. Si raccomanda un collegamento più stretto tra le politiche, le misure e gli obiettivi in materia di edifici a energia quasi zero. Per facilitare la comunicazione delle informazioni a questo proposito, la Commissione ha messo a disposizione degli Stati membri un modello, il cui uso non è obbligatorio ma raccomandato, per facilitare la comparabilità e l'analisi dei piani.
  5. La Commissione raccomanda agli Stati membri di accelerare l'elaborazione di politiche specifiche a sostegno della ristrutturazione degli edifici esistenti per trasformarli in edifici a energia quasi zero. Gli Stati membri dovrebbero elaborare insiemi coerenti di strumenti strategici (pacchetti strategici) per offrire agli investitori la necessaria garanzia di stabilità a lungo termine in materia di edifici efficienti, compresa la ristrutturazione in profondità degli edifici per trasformarli in edifici a energia quasi zero. Si raccomanda di raccogliere dati affidabili per controllare l'impatto delle politiche al fine di rispondere a esigenze specifiche e controllare la ristrutturazione del parco immobiliare esistente.

Pubblicazione in GU dell’UE su sistema di connessione ed energia
Regolamento (UE) 2016/1388 della Commissione, del 17 agosto 2016, che istituisce un codice di rete in materia di connessione della domanda (Testo rilevante ai fini del SEE) (Pubblicato nella GU dell’UE del 18/8/2016). Il regolamento istituisce un codice di rete che stabilisce i requisiti per la connessione alla rete:
 
a) degli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione;
b) degli impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione;
c) dei sistemi di distribuzione, compresi i sistemi di distribuzione chiusi;
d) delle unità di consumo, utilizzate da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire servizi di gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e ai pertinenti TSO.
 
Il regolamento contribuisce pertanto ad assicurare condizioni di concorrenza eque nel mercato interno dell'energia elettrica, a garantire la sicurezza del sistema e l'integrazione delle fonti di energia elettrica rinnovabili e a facilitare gli scambi commerciali di energia elettrica sul territorio dell'Unione.
Il regolamento stabilisce inoltre obblighi intesi a far sì che i gestori di sistema utilizzino in modo appropriato le capacità degli impianti di consumo e dei sistemi di distribuzione, su base trasparente e non discriminatoria, al fine di garantire condizioni di parità in tutta l'Unione.